Art. 4. L'approvazione del piano di trasferimento da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le opere relative, come pure i lavori per la costruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, nonche' degli alloggi nell'ambito del piano medesimo, e gli eventuali altri espropri necessari in dipendenza degli interventi previsti dalla presente legge, sono dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.