Art. 4.

  L'approvazione del piano di trasferimento da parte del Ministro per
i  lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le
opere  relative,  come  pure  i  lavori per la costruzione di edifici
pubblici  o  di  uso  pubblico, nonche' degli alloggi nell'ambito del
piano   medesimo,   e  gli  eventuali  altri  espropri  necessari  in
dipendenza  degli  interventi  previsti  dalla  presente  legge, sono
dichiarati urgenti ed indifferibili, agli effetti degli articoli 71 e
seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.