Art. 5. Sono a totale carico dello Stato: a) le opere pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di trasferimento, ivi compresa la costruzione dell'acquedotto e della fognatura, della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione municipale; b) le opere permanenti di chiusura degli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei "Sassi", a seguito dell'esperimento della procedura stabilita dall'art. 7 della presente legge; c) le opere di interesse generale a servizio delle borgate rurali. Per la costruzione dell'edificio scolastico e di opere igieniche oltre a quelle di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il Comune richieda la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, includera', con precedenza, le opere riconosciute ammissibili nel programma esecutivo di cui all'art. 15 della legge medesima.