Art. 5.

  Sono a totale carico dello Stato:
    a)  le  opere  pubbliche necessarie per l'attuazione del piano di
trasferimento,  ivi  compresa  la costruzione dell'acquedotto e della
fognatura,  della chiesa parrocchiale e dei locali per la delegazione
municipale;
    b)  le  opere  permanenti  di  chiusura degli ambienti dichiarati
inabitabili  nei  rioni dei "Sassi", a seguito dell'esperimento della
procedura stabilita dall'art. 7 della presente legge;
    c)  le  opere  di  interesse  generale  a  servizio delle borgate
rurali.
  Per  la  costruzione  dell'edificio scolastico e di opere igieniche
oltre  a  quelle  di cui alla lettera a) del primo comma del presente
articolo, il Ministero dei lavori pubblici, nel caso in cui il Comune
richieda  la concessione del contributo ai sensi della legge 3 agosto
1949,  n.  589,  includera',  con  precedenza,  le opere riconosciute
ammissibili  nel  programma  esecutivo di cui all'art. 15 della legge
medesima.