Art. 6.

  Il  Ministero  dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire a suo
carico  gruppi  di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano
di  trasferimento  e  nelle  borgate  rurali  di  cui alla lettera c)
dell'art.  1,  nei limiti di spesa previsti al successivo art. 15, da
assegnare  a  norma  dell'art.  7 a coloro che dovranno sgombrare gli
ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei "Sassi".