Art. 6. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire a suo carico gruppi di alloggi a carattere popolare nell'ambito del piano di trasferimento e nelle borgate rurali di cui alla lettera c) dell'art. 1, nei limiti di spesa previsti al successivo art. 15, da assegnare a norma dell'art. 7 a coloro che dovranno sgombrare gli ambienti dichiarati inabitabili nei rioni dei "Sassi".