Art. 7.

  In  conformita' di quanto previsto nel programma di cui all'art. 1,
il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente
alla  dichiarazione  dell'inabitabilita'  degli ambienti riconosciuti
insalubri  e  ne  ordina  lo  sgombero  da  effettuarsi in un termine
all'uopo prefisso.
  Ogni   capofamiglia,   cui  sia  stata  notificata  l'ordinanza  di
sgombero,  ha  titolo  all'assegnazione  di  un  alloggio  nelle case
popolari  costruite  in  applicazione della presente legge sempreche'
risulti  che  egli,  alla data del 1 gennaio 1951, occupava il locale
successivamente  dichiarato  inabitabile,  e si trovi in possesso dei
requisiti prescritti dalle norme vigenti sulla edilizia popolare.
  Le   domande  per  l'assegnazione  degli  alloggi  dovranno  essere
presentate  entro  due mesi dalla notifica dell'ordinanza di sgombero
all'Istituto  autonomo per le case popolari della provincia di Matera
che le registrera' in apposito protocollo.