Art. 7. In conformita' di quanto previsto nel programma di cui all'art. 1, il sindaco di Matera, d'intesa col Genio civile, procede gradualmente alla dichiarazione dell'inabitabilita' degli ambienti riconosciuti insalubri e ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso. Ogni capofamiglia, cui sia stata notificata l'ordinanza di sgombero, ha titolo all'assegnazione di un alloggio nelle case popolari costruite in applicazione della presente legge sempreche' risulti che egli, alla data del 1 gennaio 1951, occupava il locale successivamente dichiarato inabitabile, e si trovi in possesso dei requisiti prescritti dalle norme vigenti sulla edilizia popolare. Le domande per l'assegnazione degli alloggi dovranno essere presentate entro due mesi dalla notifica dell'ordinanza di sgombero all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Matera che le registrera' in apposito protocollo.