Art. 8.

  Per  i  lavori da effettuarsi negli ambienti suscettibili di idonea
sistemazione  ad unita' edilizia il sindaco ne ingiunge l'esecuzione,
entro  un  congruo  termine,  secondo  la  perizia  redatta dal Genio
civile, sentito l'ufficiale sanitario del Comune.
  Se  l'intimato  omette  o  comunque ritarda ad eseguire i lavori si
provvede d'ufficio, a cura del Genio civile.
  La spesa all'uopo sostenuta dallo Stato e' ricuperata in dieci anni
senza  interessi, con la procedura stabilita per la riscossione delle
imposte dirette.