Art. 9.

  Il  Genio  civile  provvede,  mediante  accreditamenti  disposti al
Provveditorato  regionale alle opere pubbliche sui fondi stanziati in
base  al seguente art. 15, alla esecuzione delle opere permanenti per
la  chiusura  degli  ambienti  sgombrati  o  di tutte quelle comunque
necessarie per impedire qualsiasi utilizzazione dei medesimi.
  Provvede  altresi'  a  quelle  di sistemazione generale della zona,
previ accordi con la Sopraintendenza ai monumenti per quanto riguarda
la tutela del panorama.
  Chiunque rimuove o, comunque, manomette le opere suddette e' punito
con  l'arresto  fino  a tre mesi e con l'ammenda da lire 10 mila a 30
mila.