Art. 10. (Norme di coordinamento e finali) Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale. Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 giugno 1952 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - SFORZA - SCELBA - ZOLI - - PELLA - VANONI - PACCIARDI - SEGNI ALDISIO - FANFANI - MALVESTITI - SPATARO - CAMPILLI - RUBINACCI - LA MALFA - CAPPA Visto, il Guardasigilli: ZOLI