Art. 10.
(Norme di coordinamento e finali)
Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio
delle maggiori pene previste dal Codice penale.
Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546,
concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto
incompatibili con la presente legge.
La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546,
non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state
rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice
penale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1952
EINAUDI
DE GASPERI - PICCIONI -
SFORZA - SCELBA - ZOLI -
- PELLA - VANONI -
PACCIARDI - SEGNI
ALDISIO - FANFANI -
MALVESTITI - SPATARO -
CAMPILLI - RUBINACCI -
LA MALFA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI