Art. 2.
(Sanzioni penali)
Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la
ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo
precedente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
La stessa pena, si applica ai dirigenti dell'associazione o
movimento; chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a
due anni.
Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il
carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero fa uso di
mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli
organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e
i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni.
Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la
condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa
in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati
nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un
periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo
stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti
dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.