Art. 2. (Sanzioni penali) Chiunque promuove od organizza sotto qualsiasi forma la ricostituzione del disciolto partito fascista a norma dell'articolo precedente e' punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena, si applica ai dirigenti dell'associazione o movimento; chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a due anni. Se l'associazione o il movimento assume, in tutto o in parte, il carattere di organizzazione armata o paramilitare ovvero fa uso di mezzi violenti di lotta, i promotori, i dirigenti, e gli organizzatori sono puniti con la reclusione da cinque a dodici anni e i partecipanti con la reclusione da uno a tre anni. Fermo il disposto dell'art. 29, comma primo, del Codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art. 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del Codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art. 28, comma secondo, n. 1, del Codice penale.