Art. 3.
                 (Scioglimento e confisca dei beni)

  Qualora  con  sentenza  risulti  accertata  la riorganizzazione del
disciolto  partito  fascista,  il  Ministro per l'interno, sentito il
Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
dell'associazione o movimento.
  Nei  casi  straordinari  di  necessita'  e  di urgenza, il Governo,
sempre  che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta
il  provvedimento  di  scioglimento  e  di confisca dei beni mediante
decreto-legge   ai   sensi  del  secondo  comma  dell'art.  77  della
Costituzione.