Art. 3.
(Scioglimento e confisca dei beni)
Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del
disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il
Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
dell'associazione o movimento.
Nei casi straordinari di necessita' e di urgenza, il Governo,
sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art. 1, adotta
il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante
decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art. 77 della
Costituzione.