Art. 6.
(Aggravamento di pene)
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una
delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n.
1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorche'
amnistiati.
Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque
finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli
precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa.