Art. 6. (Aggravamento di pene) Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, o risultino condannati per collaborazionismo ancorche' amnistiati. Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione o il movimento o la stampa.