Art. 7.
                     (Competenza e procedimenti)

  La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene
al Tribunale.
  Per  i  delitti  stessi  si procede sempre con istruzione sommaria,
salvo   che   ricorrano   le  condizioni  per  procedere  a  giudizio
direttissimo  ai  sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale.
In  questo  caso  il  termine  di cinque giorni indicato nello stesso
articolo e' elevato a quindici giorni.