Art. 7.
(Competenza e procedimenti)
La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene
al Tribunale.
Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria,
salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio
direttissimo ai sensi dell'art. 502 del Codice di procedura penale.
In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso
articolo e' elevato a quindici giorni.