Art. 8.
(Procedimenti cautelari in materia di stampa)
Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorita' giudiziaria
puo' disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli
stampati nell'ipotesi del delitto preveduto dall'art. 4 della
presente legge.
Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta
urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita'
giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni
periodiche puo' essere eseguito dagli ufficiali di polizia
giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore, farne denuncia all'autorita' giudiziaria. Se questa non lo
convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
revocato e privo di ogni effetto.
Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione
dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge
8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in
caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.