Art. 8.
            (Procedimenti cautelari in materia di stampa)

  Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorita' giudiziaria
puo'  disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli
stampati   nell'ipotesi  del  delitto  preveduto  dall'art.  4  della
presente legge.
  Nel  caso  previsto  dal  precedente  comma, quando vi sia assoluta
urgenza  e  non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorita'
giudiziaria,  il  sequestro  dei giornali e delle altre pubblicazioni
periodiche   puo'   essere   eseguito   dagli  ufficiali  di  polizia
giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro
ore,  farne  denuncia  all'autorita'  giudiziaria.  Se  questa non lo
convalida  nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende
revocato e privo di ogni effetto.
  Nella  sentenza  di  condanna  il  giudice  dispone  la  cessazione
dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art. 5 della legge
8  febbraio  1948,  n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in
caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.