Art. 9.
     (Pubblicazioni sull'attivita' antidemocratica del fascismo)

  La  Presidenza  del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione
di  cronache  dell'azione  fascista,  sui  temi  e  secondo  le norme
stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti
delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione,
allo  scopo  di  far  conoscere  in  forma  obbiettiva ai cittadini e
particolarmente  ai  giovani  delle  scuole,  per  i  quali  dovranno
compilarsi  apposite  pubblicazioni  da  adottare per l'insegnamento,
l'attivita' antidemocratica del fascismo.
  La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione e'
a  carico  dei  capitoli  degli  stati  di previsione della spesa per
acquisto  e  stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e
del Ministero della pubblica istruzione.