Art. 9.
(Pubblicazioni sull'attivita' antidemocratica del fascismo)
La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione
di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme
stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti
delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione,
allo scopo di far conoscere in forma obbiettiva ai cittadini e
particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno
compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento,
l'attivita' antidemocratica del fascismo.
La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione e'
a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per
acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e
del Ministero della pubblica istruzione.