Art. 2. Il contributo dello Stato preveduto dall'articolo precedente e' corrisposto dopo il collaudo delle opere eseguite con il contributo medesimo. Sono tuttavia ammesse liquidazioni parziali in corso di opera in base a stati di avanzamento dei lavori. Per ottenere il contributo preveduto dall'art. 1 gli ordinari diocesani devono presentare domanda, tramite la Commissione Pontificia centrale per l'arte sacra, al Ministero dei lavori pubblici, allegando una relazione atta a dimostrare la necessita' dell'opera, il progetto di massima ed il visto di approvazione della predetta Commissione Pontificia per quanto concerne la rispondenza dell'opera stessa ai precetti della liturgia e dell'arte sacra. La Pontificia Commissione rimette gli atti al Ministero dell'interno, il quale, entro due mesi, deve inviarli al Ministero dei lavori pubblici, pronunciandosi in merito. L'ordine di precedenza da dare alle domande di contributo e' fissato dai predetti Ministeri su proposta della ripetuta Pontificia Commissione alla quale spetta su ogni progetto, quando entra in fase esecutiva, il rimborso di spese a carico del Ministero dei lavori pubblici pari allo 0,25 per cento del valore cui e' commisurato il contributo. L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ai sensi e per gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.