Art. 2. 
 
  Il contributo dello Stato  preveduto  dall'articolo  precedente  e'
corrisposto dopo il collaudo delle opere eseguite con  il  contributo
medesimo. Sono tuttavia ammesse liquidazioni  parziali  in  corso  di
opera in base a stati di avanzamento dei lavori. 
  Per ottenere il  contributo  preveduto  dall'art.  1  gli  ordinari
diocesani  devono  presentare   domanda,   tramite   la   Commissione
Pontificia  centrale  per  l'arte  sacra,  al  Ministero  dei  lavori
pubblici, allegando una relazione atta  a  dimostrare  la  necessita'
dell'opera, il progetto di massima ed il visto di approvazione  della
predetta Commissione Pontificia per quanto  concerne  la  rispondenza
dell'opera stessa ai precetti della liturgia e dell'arte sacra. 
  La  Pontificia  Commissione   rimette   gli   atti   al   Ministero
dell'interno, il quale, entro due mesi, deve  inviarli  al  Ministero
dei lavori pubblici, pronunciandosi in merito. 
  L'ordine di precedenza  da  dare  alle  domande  di  contributo  e'
fissato dai predetti Ministeri su proposta della ripetuta  Pontificia
Commissione alla quale spetta su ogni progetto, quando entra in  fase
esecutiva, il rimborso di spese a carico  del  Ministero  dei  lavori
pubblici pari allo 0,25 per cento del valore cui  e'  commisurato  il
contributo. 
  L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella  presente
legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita' ai  sensi  e  per
gli effetti della  legge  25  giugno  1865,  n.  2359,  e  successive
modificazioni.