Art. 3. 
 
  Le opere di cui alla presente legge sono eseguite a cura degli enti
interessati, dopo che siano intervenute l'approvazione  dei  progetti
esecutivi, nonche' la concessione del contributo dello Stato da parte
del Ministero dei lavori pubblici. 
  In ogni  progetto  sara'  computata,  per  spese  di  compilazione,
direzione e sorveglianza, una somma corrispondente  al  5  per  cento
dell'ammontare  dei  lavori  a  carico  dello  Stato  risultante  dal
progetto approvato. 
  Il collaudo delle opere sara' eseguito con le norme vigenti  per  i
lavori di conto dello Stato.