Art. 4. 
 
  Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione  della  presente
legge nonche' gli atti di cessione del contributo  dello  Stato  sono
soggetti al trattamento fiscale  stabilito  per  gli  atti  stipulati
dallo Stato. 
  Sono salvi gli  emolumenti  dovuti  ai  conservatori  dei  Registri
immobiliari nonche' i diritti e  i  compensi  spettanti  agli  Uffici
finanziari. Gli onorari notarili  sono  ridotti  ad  un  quarto.  Gli
interessi dei mutui eventualmente stipulati ai  fini  della  presente
legge sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.