Art. 5. Per l'esecuzione delle opere prevedute dalla presente legge sono iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le somme di lire 4 miliardi per l'esercizio 1952-53 e lire 4 miliardi per l'esercizio 1953-54. Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi. A partire dall'esercizio finanziario 1954-55, le somme occorrenti per l'applicazione della presente legge saranno annualmente stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.