Art. 5. 
 
  Per l'esecuzione delle opere prevedute dalla  presente  legge  sono
iscritte negli stati di previsione  della  spesa  del  Ministero  dei
lavori pubblici le somme di lire 4 miliardi per l'esercizio 1952-53 e
lire 4 miliardi per l'esercizio 1953-54. 
  Le somme non impegnate in un esercizio  possono  essere  utilizzate
negli esercizi successivi. 
  A partire dall'esercizio finanziario 1954-55, le  somme  occorrenti
per l'applicazione della presente legge saranno annualmente stanziate
negli stati di  previsione  della  spesa  del  Ministero  dei  lavori
pubblici.