Art. 7. 
 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con  propri
decreti, nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  dei
lavori pubblici, le variazioni occorrenti. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della  Repubblica,
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952 
 
                               EINAUDI 
 
                                                 DE GASPERI - ALDISIO 
- SCELBA - ZOLI - 
- PELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI