Art. 7. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - ALDISIO - SCELBA - ZOLI - - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI