Art. 4. L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennita' di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952 Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 27. - PALLA