Art. 4.

  L'elenco   dei   terreni,   con  l'indicazione  dell'indennita'  di
espropriazione  offerta,  munito  del  visto del Ministro proponente,
forma  parte  integrante del presente decreto, che entra in vigore il
giorno  stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 novembre 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - FANFANI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1952
  Atti del Governo, registro n. 67, foglio n. 27. - PALLA