La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  decorazioni  al  valor militare concesse agli appartenenti alle
disciolte  milizia volontaria sicurezza nazionale, sue specialita', e
milizie  speciali  per  atti  di  valore  compiuti in tempo di pace e
revocate in base alla norma contenuta nel primo comma dell'art. 1 del
decreto  legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 535, sono
ripristinate,   a   domanda  degli  interessati,  sempreche'  possano
escludersi  dalla  concessione  della  decorazione natura e finalita'
politiche.
  Le domande devono essere presentate al Ministero della difesa entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il  provvedimento  di  ripristino  e'  disposto dal Ministro per la
difesa  previo parere della commissione militare consultiva unica per
la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare.