Art. 3.

  L'onere   derivante  dall'applicazione  della  presente  legge,  di
complessive lire 32.000 annue, sara' fronteggiato con lo stanziamento
del  capitolo 363 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del  tesoro  per l'esercizio finanziario 1952-53 e dei corrispondenti
capitoli degli esercizi successivi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 6 marzo 1953

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI