Art. 3. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di complessive lire 32.000 annue, sara' fronteggiato con lo stanziamento del capitolo 363 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 1953 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI