Art. 2.

  Il    Prefetto   di   Napoli,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e  finanziari tra i Comuni interessati, nonche' alla ripartizione fra
gli  stessi,  previo  parere  delle  rispettive  Amministrazioni, del
personale  attualmente in servizio presso il comune di San Sebastiano
al Vesuvio, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.
  E'  fatto salvo l'esercizio successivo da parte dei Comuni predetti
della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al
decreto  legislativo  luogotenenziale  38  gennaio 1945, n. 48, e con
l'osservanza,  per  quanto  concerne  il trattamento economico, delle
disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n.
383, della legge comunale e provinciale.
  Al  personale  in  servizio  presso  il comune di San Sebastiano al
Vesuvio,  che sara' inquadrato nei nuovi organici, sara' mantenuto ad
personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 29 aprile 1953

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1953
  Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 1. - PALLA