Art. 2.

  Agli  oneri  dipendenti  dall'applicazione  della presente legge si
provvede:
    a)  nel  corrente  esercizio  finanziario con il versamento della
somma  di  lire  400  milioni al Tesoro dello Stato sulla quota degli
utili accantonati a tutto il 1952 presso la Cassa depositi e prestiti
di spettanza della Cassa di colonizzazione per l'agro romano;
    b)  nell'esercizio finanziario 1954-55 a carico del fondo globale
di  cui  al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.