Art. 2.
Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge si
provvede:
a) nel corrente esercizio finanziario con il versamento della
somma di lire 400 milioni al Tesoro dello Stato sulla quota degli
utili accantonati a tutto il 1952 presso la Cassa depositi e prestiti
di spettanza della Cassa di colonizzazione per l'agro romano;
b) nell'esercizio finanziario 1954-55 a carico del fondo globale
di cui al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.