Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data alla Convenzione suddetta a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Napoli, addi' 24 luglio 1954

                              EINAUDI -

                                        SCELBA - PICCIONI - DE PIETRO
                                             - VILLABRUNA - VIGORELLI
- MARTINO - TREMELLONI -
GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO