Art. 2.

  Sono   estese  ai  Collegi,  costituitisi  in  base  al  precedente
articolo,  le  norme  contenute  nel  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio  dello  Stato  13  settembre 1946, n. 233, riguardante la
ricostituzione   degli   Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse.