Art. 3.

  Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i  prefetti, sentito l'Ufficio sanitario provinciale, nomineranno una
Commissione  straordinaria  composta  di  tre  membri, scelti fra gli
aventi   diritto   alla   iscrizione   all'albo,  con  l'incarico  di
amministrare  il  Collegio  fino  a  quando saranno eletti i Consigli
direttivi.  A tale elezione si dovra' addivenire entro sei mesi dalla
nomina della Commissione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 29 ottobre 1954

                               EINAUDI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO