Art. 10.

  Il  Comune  provvede  alla  indicazione  dell'onomastica stradale e
della numerazione civica.
  La  spesa  della  numerazione civica puo' essere posta a carico dei
proprietari  dei  fabbricati,  con  la procedura prevista dal secondo
comma   dell'art.   153  del  testo  unico  della  legge  comunale  e
provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.
  I  proprietari  di  fabbricati  provvedono  alla  indicazione della
numerazione interna.