Art. 10. Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica puo' essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148. I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.