Art. 11.

  Chiunque  avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni
della  presente  legge  ed  a quelle del regolamento e' punito, se il
fatto  non costituisce reato piu' grave, con l'ammenda da lire 1000 a
lire 5000.
  Per  le  persone  residenti nei territori dello Stato in seguito ad
immigrazione  dall'estero,  che  non  hanno  provveduto  a  curare la
propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria
potesta' o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente
o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonche'
per  chiunque  consegue  l'iscrizione  contemporanea nell'anagrafe di
piu' Comuni, si applica l'ammenda da lire 2000 a lire 10.000.
  Entro  dieci  giorni  dalla  contestazione  o  notificazione  della
contravvenzione,  fatta  eccezione  per le ipotesi previste dal comma
precedente,  il  colpevole  e'  ammesso  a  fare  oblazione  mediante
pagamento   della   somma  di  lire  500  nelle  mani  dell'ufficiale
d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione.
  Le  somme  riscosse  a  titolo  di  ammenda  per le contravvenzioni
previste  nel  presente  articolo, sia in seguito a condanna, sia per
effetto di oblazione, spettano al Comune.