Art. 12.

  La   vigilanza   sulla  tenuta  delle  anagrafi  della  popolazione
residente  e'  esercitata  dal Ministero dell'interno e dall'Istituto
centrale di statistica.
  Nessuna  annotazione  sugli  atti  anagrafici, in aggiunta a quelle
previste dalla presente legge e dal regolamento, puo' essere disposta
senza   l'autorizzazione  del  Ministero  dell'interno  d'intesa  con
l'Istituto centrale di statistica.