Art. 12. La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente e' esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, puo' essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.