Art. 13.

  Su  proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con
i  Ministri  per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro
sara' emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 24 dicembre 1954

                               EINAUDI

                                            SCELBA - DE PIETRO - GAVA

                                            Visto,  il Guardasigilli:
DE PIETRO