Art. 2.

  E'  fatto  obbligo  ad  ognuno di chiedere per se' e per le persone
sulle  quali  esercita  la patria potesta' o la tutela, la iscrizione
nell'anagrafe  del  Comune  di  dimora  abituale e di dichiarare alla
stessa  i  fatti  determinanti  mutazione di posizioni anagrafiche, a
norma  del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44
del  Codice  civile,  l'obbligo  di  denuncia del trasferimento anche
all'anagrafe del Comune di precedente residenza.
  L'assenza  temporanea  dal  Comune  di  dimora abituale non produce
effetti sul riconoscimento della residenza.
  Ai  fini  dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha
fissa dimora si considera residente nei Comune ove ha il domicilio, e
in mancanza di questo, nei Comune di nascita.
  Per  i  nati  all'estero si considera Comune di residenza quello di
nascita,  del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli
altri,  soggetti  all'obbligo  della  residenza, ai quali non possano
applicarsi  i  criteri  sopraindicati, e' istituito apposito registro
presso il Ministero dell'interno.
  Il   personale   diplomatico  e  consolare  straniero,  nonche'  il
personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo
dell'iscrizione anagrafica.