Art. 2. E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per se' e per le persone sulle quali esercita la patria potesta' o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nei Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nei Comune di nascita. Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita, del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, e' istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonche' il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.