Art. 4. 
 
  L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta  dell'anagrafe
della popolazione residente ed e' responsabile della esecuzione degli
adempimenti prescritti per la  formazione  e  la  tenuta  degli  atti
anagrafici. 
  Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la  verita'  dei
fatti denunciati dagli  interessati,  relativi  alle  loro  posizioni
anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle
disposizioni della presente  legge  e  del  regolamento  per  la  sua
esecuzione. 
  Egli invita le persone aventi  obblighi  anagrafici  a  presentarsi
all'ufficio per fornire le notizie ed i  chiarimenti  necessari  alla
regolare tenuta dell'anagrafe. Puo' interpellare, allo  stesso  fine,
gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. 
  Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto  su
tutte le notizie  di  cui  viene  a  conoscenza  a  causa  delle  sue
funzioni.