Art. 7.

  Nei  Comuni  con  separati  uffici  di  stato civile possono essere
istituite,   con  decreto  del  prefetto  della  Provincia,  separate
anagrafi  autonome  con  la  stessa  circoscrizione  territoriale dei
corrispondenti uffici di stato civile.
  Le  circoscrizioni  territoriali  degli  uffici  separati  di stato
civile  di  uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento
dello  stato  civile  approvato  con  regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238,  devono  corrispondere ad una o piu' delle frazioni geografiche
di  cui  al  primo  comma  dell'art.  9  della presente legge. Questa
disposizione non si applica, agli uffici separati dei quartieri delle
grandi citta'.