La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente, legge: Art. 1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformita' della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura. La pubblicazione e' quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce, comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale. Chiunque intenda pubblicare notizia di protesti cambiari deve riferirsi all'elenco ufficiale.