Art. 2. 
 
  I pubblici ufficiali, abilitati a levare  protesti  cambiari  ed  i
procuratori del registro debbono, ai sensi  dell'art.  13  del  testo
allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  far  pervenire  al
presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno
7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti
per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento.