Art. 2. I pubblici ufficiali, abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento.