Art. 3. Uno degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento, con l'attestazione di conformita' all'altro esemplare appostavi dal cancelliere, e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio. Il secondo esemplare e' raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del tribunale, e la sua visione e' consentita a chiunque ne faccia richiesta.