Art. 3.

  Uno  degli esemplari dell'elenco riguardante i protesti per mancato
pagamento  di  cambiali  accettate,  di  vaglia cambiari e di assegni
bancari,  nonche'  dell'elenco  delle  dichiarazioni  di  rifiuto  di
pagamento,  con  l'attestazione  di  conformita'  all'altro esemplare
appostavi dal cancelliere, e' trasmesso dal presidente del tribunale,
entro  il  giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di
commercio, industria e agricoltura competente per territorio.
  Il secondo esemplare e' raccolto in fascicoli dalla Cancelleria del
tribunale,  e  la  sua  visione  e'  consentita  a chiunque ne faccia
richiesta.