Art. 4. Oltre l'elenco dei protesti per mancato pagamento, i pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari debbono trasmettere, in duplice esemplare, al presidente del tribunale, con le stesse indicazioni ed entro gli stessi termini prescritti per l'elenco di cui all'art. 2, l'elenco dei protesti cambiari per mancata accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni di rifiuto. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per le dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali medesime. Uno degli esemplari dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali medesime e' raccolto in fascicoli distinti da quelli indicati nell'art. 3. Di esso la Cancelleria non puo' dare visione ad alcuno. L'altro esemplare e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro il giorno successivo a quello della ricezione, alla Camera di commercio, industria e agricoltura, territorialmente competente, per le normali rilevazioni statistiche. Le Camere di commercio, industria e agricoltura possono essere autorizzate ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei protesti per mancata accettazione che ritenessero utili ai fini di una migliore tutela della correttezza commerciale oltre che di sussidio informativo dell'autorita' giudiziaria. L'autorizzazione sara' conferita alle singole Camere di commercio, industria e agricoltura per decreto del Ministro per l'industria e commercio, il quale regolera' anche la facolta' di ammettere ditte commerciali regolarmente iscritte nel registro delle imprese, a prendere visione delle risultanze.