Art. 4.

  Oltre  l'elenco  dei  protesti  per  mancato  pagamento, i pubblici
ufficiali  abilitati  a levare protesti cambiari debbono trasmettere,
in  duplice  esemplare,  al  presidente  del tribunale, con le stesse
indicazioni  ed  entro  gli stessi termini prescritti per l'elenco di
cui   all'art.   2,   l'elenco  dei  protesti  cambiari  per  mancata
accettazione di cambiali, con le eventuali motivazioni di rifiuto.
  Eguale   obbligo   hanno   i   procuratori   del  registro  per  le
dichiarazioni di rifiuto d'accettazione delle cambiali medesime.
  Uno   degli   esemplari   dell'elenco   dei  protesti  per  mancata
accettazione  di cambiali, nonche' dell'elenco delle dichiarazioni di
rifiuto  di  accettazione  delle  cambiali  medesime  e'  raccolto in
fascicoli  distinti  da  quelli  indicati  nell'art.  3.  Di  esso la
Cancelleria non puo' dare visione ad alcuno.
  L'altro  esemplare e' trasmesso dal presidente del tribunale, entro
il  giorno  successivo  a  quello  della  ricezione,  alla  Camera di
commercio,  industria e agricoltura, territorialmente competente, per
le normali rilevazioni statistiche.
  Le  Camere  di  commercio,  industria  e agricoltura possono essere
autorizzate  ad attuare quelle ulteriori elaborazioni statistiche dei
protesti  per  mancata  accettazione che ritenessero utili ai fini di
una  migliore  tutela  della  correttezza  commerciale  oltre  che di
sussidio informativo dell'autorita' giudiziaria.
  L'autorizzazione  sara' conferita alle singole Camere di commercio,
industria  e  agricoltura  per decreto del Ministro per l'industria e
commercio,  il  quale  regolera' anche la facolta' di ammettere ditte
commerciali  regolarmente  iscritte  nel  registro  delle  imprese, a
prendere visione delle risultanze.