Art. 5. Il Ministro per l'industria e commercio e' autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'art. 1. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 febbraio 1955 EINAUDI SCELBA - VILLABRUNA - DE PIETRO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli DE PIETRO