IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio  decreto  10  agosto 1928, n. 2043, con il quale i
comuni  di  Cugliate,  Fabiasco e Marchirolo, in provincia di Varese,
furono  riuniti  in  unico  Comune  denominato  "Val  Marchirolo" con
capoluogo Marchirolo;
  Viste  le  istanze  1 ed 8 luglio 1951, con le quali la maggioranza
dei  tre quinti degli elettori del cessato comune di Marchirolo ne ha
chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;
  Viste  le deliberazioni del Consiglio comunale di Val Marchirolo in
data  21  giugno 1953, n. 25 e 29 agosto 1954, n. 39, e del Consiglio
provinciale  di  Varese  in data 30 giugno 1953, n. 287 e 14 dicembre
1954,  n.  472,  con le quali e' stato espresso parere in merito alla
ricostituzione  di  cui  trattasi  ed  in ordine al cambiamento della
denominazione   del   comune   di   Val   Marchirolo   nonche'   alla
determinazione della sua sede municipale;
  Visti  gli  articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;
  Visto   l'art.   266   del  testo  unico  della  legge  comunale  e
provinciale,  approvato  con  regio  decreto  3 marzo 1934, n. 383, e
successive modifiche;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di Stato per gli affari
dell'interno;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  ricostituito  il  comune di Marchirolo, in provincia di Varese,
con  la  circoscrizione  territoriale  preesistente  alla  data della
relativa soppressione.
  Il   comune   di   Val   Marchirolo   assume  la  denominazione  di
"Cugliate-Fabiasco", con sede municipale in Cugliate.