Art. 2

  Il    Prefetto   di   Varese,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa,  provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali
e  finanziari  tra  il comune di Cugliate-Fabiasco ed il ricostituito
comune  di  Marchirolo,  nonche'  alla  ripartizione  fra gli stessi,
previo  parere  delle  rispettive  Amministrazioni,  del personale in
servizio  presso  il  comune di Val Marchirolo alla data del presente
decreto.
  E'   fatto  salvo  l'esercizio  successivo,  da  parte  dei  Comuni
predetti,  della  facolta'  di  revisione  degli organici, secondo le
norme  di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945,
n.  48,  e  successive  modificazioni,  con  l'osservanza, per quanto
concerne  il  trattamento  economico,  delle  disposizioni  contenute
nell'articolo  228  del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge
comunale e provinciale e successive modifiche.
  Al  personale  in  servizio presso il comune di Val Marchirolo, che
sara'  inquadrato  negli  organici  del  comune  di Marchirolo, sara'
mantenuto  ad  personam  il  trattamento  economico  fruito  all'atto
dell'inquadramento.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 giugno 1955

                               GRONCHI

                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1955
  Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 14. - CARLOMAGNO