Art. 2 Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Cugliate-Fabiasco ed il ricostituito comune di Marchirolo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale in servizio presso il comune di Val Marchirolo alla data del presente decreto. E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici, secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'articolo 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche. Al personale in servizio presso il comune di Val Marchirolo, che sara' inquadrato negli organici del comune di Marchirolo, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 giugno 1955 GRONCHI SCELBA Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 agosto 1955 Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 14. - CARLOMAGNO