Art. 2.

  All'assistenza  di  malattia  a  favore  dei  soggetti indicati nel
precedente  articolo provvedono, con separata contabilita' i seguenti
Enti:
    1)  Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per
i  pensionati  che  prima  del  pensionamento  risultavano  assistiti
dall'Istituto  medesimo, dalla Cassa nazionale per l'assistenza degli
impiegati  agricoli  e  forestali,  dalle  Casse  marittime  per  gli
infortuni  sul  lavoro e le malattie, dalle Casse di soccorso per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e dalle Casse
mutue  e  nuclei  aziendali comunque costituiti e di fatto non ancora
fusi nell'Istituto suddetto;
    2)  Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello  spettacolo  e Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani   "Giovanni   Amendola"  per  i  pensionati  che  prima  del
pensionamento   risultavano   rispettivamente  assistiti  dagli  enti
predetti;
    3)  Ente  nazionale  di  previdenza  per  i dipendenti da enti di
diritto  pubblico  per  i  pensionati  che  prima  del  pensionamento
risultavano assistiti dall'Ente medesimo;
    4)  Istituto  nazionale  di  assistenza  ai dipendenti dagli Enti
locali per i titolari di pensioni o di assegni vitalizi che prima del
pensionamento  o della concessione dell'assegno vitalizio risultavano
assistiti dall'Istituto stesso.