Art. 3.

  L'assistenza   di   malattia  a  favore  degli  assistiti  indicati
nell'art.  1  della  presente  legge  si attua attraverso le seguenti
prestazioni:
    1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica;
    2) ospedaliera;
    3) farmaceutica.
  L'assistenza  di  cui  al comma precedente e' esercitata da ciascun
Istituto  nei  limiti  e con l'osservanza delle modalita' per esso in
vigore.  A  tal  fine,  ai  pensionati  che  prima  del pensionamento
risultavano  assistiti  dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1)
dell'art.  2,  si  applicano  le  norme  in  vigore  per i lavoratori
dell'industria assicurati all'I.N.A.M.
  Tale  assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di
malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco da
compilarsi  a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.
  Le  assistenze ai fini della cura dell'invalidita' e dei postumi da
infortuni  sul  lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti
al  n.  3)  dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente
dall'I.N.P.S.  e dall'I.N.A.I.L. per la parte gia' ad essi attribuita
dalle  leggi  in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno
fissati  con  apposite  convenzioni  o  in  mancanza  con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.