Art. 3. L'assistenza di malattia a favore degli assistiti indicati nell'art. 1 della presente legge si attua attraverso le seguenti prestazioni: 1) generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza ostetrica; 2) ospedaliera; 3) farmaceutica. L'assistenza di cui al comma precedente e' esercitata da ciascun Istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalita' per esso in vigore. A tal fine, ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dall'Istituto e dalle Casse indicate al n. 1) dell'art. 2, si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'I.N.A.M. Tale assistenza tuttavia spetta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia, indicate nell'apposito elenco da compilarsi a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Le assistenze ai fini della cura dell'invalidita' e dei postumi da infortuni sul lavoro e da malattie professionali, nei casi previsti al n. 3) dell'art. 1, continuano ad essere erogate rispettivamente dall'I.N.P.S. e dall'I.N.A.I.L. per la parte gia' ad essi attribuita dalle leggi in vigore. I limiti delle reciproche competenze saranno fissati con apposite convenzioni o in mancanza con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.