Art. 4.

  Gli  Istituti  e  gli  Enti  di  cui  all'art.  2  sono autorizzati
all'acquisto   diretto   dai  produttori  di  qualsiasi  preparazione
farmaceutica  in  dose  e  forma di medicamento, nonche' dei galenici
preconfezionati,  per  la  distribuzione  ai  propri  assistiti. Tale
distribuzione  deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per
tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori.
  L'Alto  Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto
con  il  Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera'
con  proprio  decreto  la  percentuale spettante alle farmacie per il
servizio di cui al comma precedente.
  Qualora gli Istituti e gli Enti di cui sopra non si avvalgano della
facolta'  di  cui  al  primo  comma  del  presente  articolo,  l'Alto
Commissario  per  l'igiene  e la sanita' pubblica, di concerto con il
Ministro   per  il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  determinera'
annualmente  con  proprio  decreto  la misura di uno sconto minimo da
praticare  a  favore  degli  Istituti  e  degli Enti predetti oltre a
quelli  praticati  per la distribuzione e per la vendita al pubblico.
Detto  sconto  non  dovra' essere inferiore al 17 per cento e sara' a
carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per cento.
  Per  quanto  riguarda la liberta' di scelta dei medicinali da parte
del  medico,  essa sara' esercitata nelle forme e nei limiti previsti
dalle leggi in vigore.