Art. 4. Gli Istituti e gli Enti di cui all'art. 2 sono autorizzati all'acquisto diretto dai produttori di qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonche' dei galenici preconfezionati, per la distribuzione ai propri assistiti. Tale distribuzione deve essere eseguita per il tramite delle farmacie per tutti i medicinali non consumati direttamente nei propri ambulatori. L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera' con proprio decreto la percentuale spettante alle farmacie per il servizio di cui al comma precedente. Qualora gli Istituti e gli Enti di cui sopra non si avvalgano della facolta' di cui al primo comma del presente articolo, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, determinera' annualmente con proprio decreto la misura di uno sconto minimo da praticare a favore degli Istituti e degli Enti predetti oltre a quelli praticati per la distribuzione e per la vendita al pubblico. Detto sconto non dovra' essere inferiore al 17 per cento e sara' a carico delle farmacie nella misura fissa del 5 per cento. Per quanto riguarda la liberta' di scelta dei medicinali da parte del medico, essa sara' esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalle leggi in vigore.