Art. 5.

  L'onere  derivante  dalla corresponsione delle prestazioni previste
nel   precedente   art.  3  e'  determinato  annualmente,  nel  primo
quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
il  lavoro  e  la  previdenza  sociale,  di  concerto  con i Ministri
interessati, in relazione al fabbisogno dell'assistenza di malattia e
sentiti i Consigli di amministrazione degli Istituti ed Enti ai quali
e'  affidata, ai sensi dell'art. 2, l'assistenza medesima. Per quanto
concerne  i  soggetti  indicati  al n. 2) dell'art. 1, il decreto del
Presidente  della  Repubblica e' emanato su proposta del Ministro per
il tesoro, di concerto con i Ministri interessati.
  Tale onere e' posto a carico:
    a)  del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, di cui alla legge
4  aprile  1952,  n.  218 - che assume la denominazione di "Fondo per
l'adeguamento  delle  pensioni  e  per  l'assistenza  di  malattia ai
pensionati" - per i pensionati di invalidita', vecchiaia e superstiti
della assicurazione generale obbligatoria;
    b)  delle  gestioni delle altre forme di assicurazione dichiarate
sostitutive   dell'assicurazione  generale  per  la  invalidita',  la
vecchiaia  e i superstiti, nonche' di imprese, fondi, casse, gestioni
ai  quali  sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione generale e
dalle  altre  forme  previdenziali  sostitutive,  o  anche  l'esonero
medesimo non sia ancora deciso, per i rispettivi pensionati;
    c)   delle  Casse  di  previdenza  amministrate  dalla  Direzione
generale  degli  Istituti  di  previdenza  dei  Ministero del tesoro,
ovvero  dei  Monti  pensioni o Istituti o Fondi speciali per pensioni
amministrati da Comuni, Province o istituzioni di pubblica assistenza
e  beneficenza,  oppure  dell'Istituto  nazionale di assistenza per i
dipendenti  da Enti locali per i soggetti indicati al n. 2) dell'art.
1;
    d)  degli  Istituti  di  assicurazione  contro  gli infortuni sul
lavoro per i titolari di rendite indicate al n. 3) dell'art. 1.
  A  fronteggiare i maggiori oneri di cui al primo comma del presente
articolo derivanti alle Casse, ai fondi, alle gestioni indicate nelle
lettere  a)  e  b)  del  precedente  comma  e  per l'attuazione degli
impianti  e  delle  attrezzature  sanitarie  necessarie,  si provvede
mediante  incremento  delle entrate, anche adeguando i contributi con
le  stesse modalita' stabilite dalle disposizioni che disciplinano le
singole  forme assicurative. In particolare agli oneri derivanti alle
Casse,  fondi  e gestioni in applicazione del punto c) del precedente
comma  si  provvede  con  un  contributo  integrativo, la misura e la
ripartizione  del  quale  sono  stabilite annualmente con decreto del
Ministro  per  il  tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno e
per il lavoro e la previdenza sociale.
  Per quanto riguarda il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per
l'assistenza  di  malattia  ai  pensionati,  si  potra'  parzialmente
provvedere, previo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale  di  concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro, sentito il
Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale, anche mediante prelievi dal fondo di riserva di cui all'art.
18  della  legge  4 aprile 1952, n. 218, ovvero devolvendo allo scopo
gli eventuali avanzi di gestione.