Art. 7.

  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei  Ministri  per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro,
saranno  stabilite le modalita' per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7
e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, nonche' per il coordinamento
delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge.
  Il  Ministro  per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' con
proprio   decreto   a   designare   l'Istituto   o  l'Ente  tenuto  a
corrispondere  l'assistenza  di  malattia,  prevista  dalla  presente
legge,  per  quelle  categorie  di  pensionati  per  i  quali non sia
possibile  stabilire  l'Ente  o  l'Istituto  presso  il quale erano o
avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.