Art. 7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per l'applicazione dell'art. 1, nn. 7 e 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, nonche' per il coordinamento delle norme di cui all'articolo predetto con la presente legge. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvedera' con proprio decreto a designare l'Istituto o l'Ente tenuto a corrispondere l'assistenza di malattia, prevista dalla presente legge, per quelle categorie di pensionati per i quali non sia possibile stabilire l'Ente o l'Istituto presso il quale erano o avrebbero dovuto essere assistiti all'atto del pensionamento.