Art. 9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto: a) per quanto riguarda i contributi, a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore; b) per quanto riguarda le prestazioni, a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale e' entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 agosto 1955 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - GAVA Visto, il Guardasigilli: MORO