Art. 9.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed ha effetto:
    a)  per  quanto  riguarda  i  contributi,  a  decorrere dal primo
periodo di paga successivo alla sua entrata in vigore;
    b)  per  quanto  riguarda  le  prestazioni, a decorrere dal primo
giorno del terzo mese successivo a quello durante il quale e' entrata
in vigore.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 agosto 1955

                               GRONCHI

                                             SEGNI - VIGORELLI - GAVA

                                             Visto, il Guardasigilli:
MORO