Art. 2.

  L'indicazione  della  paternita'  e della maternita' sara' altresi'
omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui
sia  prescritta  dalle  norme  vigenti  al momento della approvazione
della  presente  legge,  e nei quali la persona sia indicata per fine
diverso   da  quello  relativo  all'esercizio  di  doveri  o  diritti
derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione.