Art. 2. L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' altresi' omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimita' o di filiazione.