Art. 4. 
 
  Prima dell'ultimo capoverso  dell'art.  186  del  regio  decreto  9
luglio 1939, n. 1238, sono inseriti i seguenti commi: 
  "Il figlio naturale, riconosciuto da un solo  genitore  e  che  sia
stato successivamente adottato od affiliato, deve essere indicato col
solo cognome  dell'adottante  o  dell'affiliante  e  come  figlio  di
questo; se sia stato adottato od affiliato da entrambi i coniugi deve
essere indicato come figlio di essi e col solo  cognome  del  marito.
Cio' sempreche' l'affiliazione non sia stata  revocata  o  dichiarata
estinta a termini degli articoli 410 e 411 del Codice civile. 
  "L'interessato, divenuto  maggiorenne,  potra'  richiedere  di  far
constare la qualita' di figlio adottivo o di affiliato".