Art. 5.

  Le  disposizioni  di cui all'art. 2 entrano in vigore il trentesimo
giorno  dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai
Ministri competenti.
  Le  altre  norme  entrano  in  vigore  il  trentesimo  giorno dalla
pubblicazione della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 ottobre 1955

                               GRONCHI

                                              SEGNI - MORO - TAMBRONI

                                              Visto,               il
Guardasigilli: MORO