Art. 5. Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti. Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 31 ottobre 1955 GRONCHI SEGNI - MORO - TAMBRONI Visto, il Guardasigilli: MORO