La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, e' effettuata esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, e' consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.